Il d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche estende alla società la responsabilità per reati commessi da qualsiasi dipendente o collaboratore che abbia agito nell’interesse o a vantaggio della società stessa.
Contemporaneamente però l’art. 6 introduce una sorta di liberatoria per la società, dichiarando che essa “non risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al punto b)“.
Si tratta di un modello organizzativo complesso ma che, nei suoi principi, nella sua struttura e nei suoi strumenti di gestione, può essere ricondotto ad altri modelli di gestione largamente diffusi nelle realtà aziendali, come quelli per la Qualità, per la Sicurezza e per l’Ambiente.